Consiglio di amministrazione

Sono componenti del Consiglio di Amministrazione:

  • Fulco Lanchester – curriculum vitae
  • Luca Borsi
  • Gudelia Virgilia Zorrilla Valladares

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 11 componenti nominati dal Collegio dei Fondatori, essi durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. Il mandato termina con l’approvazione del Bilancio d’esercizio relativo all’ultimo esercizio di carica.

Possono essere nominati Consiglieri coloro che abbiano documentati requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, nonché di qualificata esperienza maturata in organismi, pubblici o privati con scopi analoghi a quelli della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati al Collegio dei Fondatori dalla legge o dallo Statuto.

Esso pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora non disposto dal Collegio dei Fondatori, nomina tra i propri componenti il Presidente e può nominare uno o più Vice Presidenti;

b) cura la gestione e lo sviluppo delle attività istituzionali della Fondazione avvalendosi anche dei pareri del Comitato scientifico;

c) predispone, entro il 31 marzo di  ogni  anno, il Progetto  di Bilancio  consuntivo corredato  della relazione annuale sulle attività della Fondazione e lo trasmette al Collegio dei Revisori dei Conti;

d) predispone entro il 30 settembre di ogni anno il progetto di Bilancio preventivo per l’anno successivo corredato della relazione programmatica delle attività, e lo trasmette Presidente del Collegio dei Revisori  dei Conti;

e) approva il Regolamento interno inerente l’attività istituzionale della Fondazione;

f) delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni e limiti;

g) delibera sull’introduzione e sull’efficacia di interni alla Fondazione;

p) propone al Collegio dei Fondatori le modificazioni statutarie, nonché la fusione, la trasformazione o la liquidazione della Fondazione;

q) può istituire Dipartimenti e Gruppi di studio, eventualmente conferendo loro forme di autonomia a  norma del Regolamento nei termini stabiliti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione medesimo.